LEGISLAZIONE ITALIANA IN VIGORE NEL 2020 PER LE CHIUSURE TAGLIAFUOCO PER USO SU INTERNI.
VEDERE A FINE SEZIONE LE NOVITA’ CON EFFETTO DAL 1.11.2019 PER LE CHIUSURE TAGLIAFUOCO PER USO SU ESTERNI E PER I PORTONI INDUSTRIALI
Il settore delle chiusure tagliafuoco non è ancora regolamentato a livello europeo e in ogni singolo stato vige ancora una regolamentazione nazionale. Questa situazione non consente il libero scambio dei prodotti salvo per alcuni stati (una minoranza) che accettano la documentazione ed i certificati di resistenza al fuoco di altri o ne richiedono una procedura burocratica di approvazione più o meno complessa a seconda dello stato accettante.
In Italia il settore delle chiusure tagliafuoco per l’edilizia è regolamentato da una serie di decreti suddivisibili in tre tipologie: una prima strettamente relativa alle chiusure tagliafuoco (circa 20 decreti dagli anni 90 in poi), una seconda relativa ai regolamenti generali (circa 15 decreti dagli anni 90 in poi) ed una terza relativa agli specifici ambienti per la definizione dei valori REI richiesti per legge (circa 20 decreti dagli anni 80 in poi).
Fra questi, i decreti più importanti e specifici per la produzione, vendita ed utilizzo delle porte tagliafuoco sono i seguenti:
DECRETO BASE DEL 14/12/1993 (GURI n. 303 del 28 Dicembre 1993).
Ha imposto la “omologazione” delle chiusure tagliafuoco consistente in una procedura tecnico-amministrativa a norma di legge e comprendente una prova al fuoco eseguita presso un laboratorio autorizzato dal Ministero e ad una successiva procedura amministrativa presso il Ministero dell’Interno, settore VVFF, che rilascia l’omologazione stessa la quale consente la produzione, la vendita e l’utilizzazione del prodotto. Tale procedura è da espletare singolarmente per ogni tipologia di porta, suo sistema di fissaggio alla parete, classe di resistenza in minuti, presenza o meno di finestratura fissa vetrata. L’omologazione vale solo per la produzione di chiusure delle dimensioni esatte del prototipo sottoposto a prova. Per poter produrre misure più grandi del 15% in larghezza e del 10% in altezza o più piccole fino ad un minimo in larghezza di 500 mm ed in altezza di 1750 mm è necessaria una “omologazione per estensione”. In caso di chiusure di grandi dimensioni come per esempio nei portoni scorrevoli o girevoli industriali è necessaria una dichiarazione a firma del produttore che faccia capo ad una relazione descrittiva ed agli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco.
DECRETO DEL 21/06/2004 (GURI n. 155 del 5 Luglio 2004).
Ha aggiornato e precisato molti aspetti del precedente decreto base del 14/12/1993 e ci ha adeguato alla situazione presente nei paesi EU più moderni, introducendo la possibilità di eseguire le prove al fuoco indifferentemente con la norma italiana UNI 9723 o quella europea EN 1634-1.
Questo decreto è stato il primo passo verso la futura unificazione europea delle norme e della legislazione relativa alle porte tagliafuoco e ha colmato la lacuna rappresentata dalla incompleta stesura delle norme europee di supporto, mediante alcuni annessi, che specificano le prove da effettuare prima della prova al fuoco ed altre indicazioni necessarie per rendere completa la norma di prove (italiana o europea che sia) ed in particolare specifica le regole della applicazione diretta dei risultati di prova, per permettere una situazione di estensione dei risultati di prova omogenea nei due casi.
Di seguito i principali temi trattati dal decreto 21/06/2004.
Prescrive le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura.Definisce cosa si intende con i seguenti termini: omologazione, prototipo, porta omologata, produttore, laboratorio, certificate di prova, rapporto di prova, dichiarazione di conformità, marchio di conformità, libretto di installazione, uso e manutenzione.
Definisce gli obblighi del produttore, dell’installatore e dell’utilizzatore.
Precisa le procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell’atto di omologazione, la sua validità, il rinnovo, la decadenza e l’annullamento.
Regolamenta l’omologazione di porte certificate in ambito comunitario.
Precisa i criteri per i controlli e la vigilanza.
Precisa alcune norme transitorie.
Autorizza la produzione e vendita di porte certificate secondo la norma italiana UNI 9723 o europea EN 1634-1 finché un successivo decreto introdurrà l’obbligo della marcatura CE conformemente alla nuova norma europea EN 1634 e conseguente decadenza del regime omologativo.
Allegato A: condizionamento meccanico, verifica di funzionalità, sbattimento.
Allegato B: classificazione delle porte resistenti al fuoco.
Allegato C: variazioni consentite aggiuntive.
Bisogna precisare che per la fabbricazione delle chiusure tagliafuoco pur non essendo ancora marcate CE nel loro complesso vige l’obbligo di utilizzo di alcuni accessori certificati e marchiati CE secondo le nuove normative europee. I principali accessori e le relative norme sono:
Cardini ad asse singolo, EN 1935.
Serrature e scrocchi, EN 12209.
Dispositivi coordinatori d’ante EN 1158.
Dispositivi per uscite antipanico, EN 1125.
Dispositivi per uscite d’emergenza, EN 179.
Chiudiporta, EN 1154.
Elettromagneti, EN 1155.
In base al decreto nr. 626 datato 19 Settembre 1994 ed al decreto integrativo nr. 242 datato 19 Marzo 1996, tutte le porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono avere un’altezza minima di 2000 mm di passaggio netto.
La Padilla srl. è disponibile a rilasciare su richiesta ai propri clienti copie dei documenti sopracitati.
GLI ALTRI DECRETI
Agli effetti delle chiusure tagliafuoco gli altri decreti concernono principalmente i seguenti argomenti: differimenti e chiarimenti vari, estensioni dimensionali, criteri di classificazione, porte di grandi dimensioni, sipari di sicurezza, utilizzazione, installazione e manutenzione, criteri di sicurezza e gestione delle emergenze, regolamenti, presentazioni domande per procedimenti di prevenzione incendi, edilizia scolastica, regole per l’attività turistico-alberghiera, per le strutture sanitarie, depositi di gas e petrolio, impianti termici, luoghi di spettacolo, edifici di interesse storico-artistico biblioteche e archivi ecc.
IL DECRETO PIU’ RECENTE CON EFFETTO DAL 1.11.2019 PER LE CHIUSURE TAGLIAFUOCO PER USO SU ESTERNI E PER I PORTONI INDUSTRIALI.
Ha introdotto solo per questi prodotti l’obbligatorietà di marcatura CE consentendone contemporaneamente il libero scambio fra i paesi della UE. Per l’utilizzo in Italia significa che dal 1.11.2019 questi prodotti non si producono/vendono/installano più con l’Omologazione Ministeriale e la dichiarazione di conformità ma con la marcatura CE del prodotto corredata dalla DoP (Declaration of performance = dichiarazione di prestazione).
La normativa armonizzata di riferimento è la EN 16034:2014 per porte, portoni e finestre che fissa i requisiti relativi alla protezione antifuoco e/o antifumo.
I prodotti coinvolti sono quelli relativi alle seguenti normative:
- EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”;
- EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.
Riportiamo di seguito 2 documenti utili per chi volesse approfondire, il primo edito da E.D.S.F. (European Door and Shutter Federation) titolato “Introduzione alla EN 1634” utile a livello Europeo ed un secondo più strettamente italiano edito dal ns Ministero degli Interni contenente “chiarimenti ed indirizzi applicativi”.
Introduzione alla EN 16034
Chiarimenti ed indirizzi applicativi